Art. 10.

      1. I soggetti in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti universitari o enti di chiropratica riconosciuti dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, per poter esercitare la professione ed iscriversi all'Albo professionale dei chiropratici, devono, altresì, superare l'esame di Stato di cui all'articolo 5 ad esclusione di coloro che:

          a) hanno esercitato in Italia l'attività di chiropratico in conformità alle disposizioni della Associazione italiana chiropratici ininterrottamente per un periodo di cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          b) hanno già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, in un Paese membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della chiropratica è disciplinato per legge.

      2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere iscritti all'Albo professionale dei chiropratici previa presentazione di domanda all'ordine, da inoltrare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.